“TARI PIU’ BASSA PER IL 2017”
è stata questa la réclame populista lanciata dalla maggioranza di governo della città, all’indomani dell’approvazione delle aliquote della tassa per il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento del territorio da applicarsi alle utenze domestiche e non per l’anno in corso. Un messaggio divulgato a più voci perché potesse avere il massimo effetto presso l’elettorato a riprova dello straordinario e insperato sforzo messo a segno dai decisori politici per diminuire la pressione di quell’odiosa imposizione fiscale. Non solo un manifesto propagandistico, redatto dalle liste/movimenti che sostengono Depalma per un secondo mandato da sindaco, ma anche ampi spazi dei notiziari locali on line, hanno fatto da rimbombante eco alla notizia del parziale sgravio della TARI per il 2017. E’ toccato, invece, ai notabili di partito dare qualche plausibile indicazione di come sia stata impostata la previsione economica e contabile della gestione del servizio 2017, ammontante a complessivi € 4.143.342,33, con un contenimento di spesa, rispetto alla previsione dell’anno precedente, pari a € 424.604 e, quindi, del conseguente abbattimento del tributo da addebitare quest’anno ai cittadini. Il tutto, naturalmente, a seguire all’avvenuto benevolo ribasso della tassa, deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 marzo scorso, dopo che la stessa adunanza aveva approvato, seduta stante, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) dell’appalto d’igiene urbana per l’anno 2017 che, stante la legislazione vigente, costituisce l’impianto tecnico dal cui risultato economico complessivo è possibile determinare le aliquote tariffarie della TARI. Depalma è subito partito lancia in resta, a contrastare, in anteprima, le riserve che gli sarebbero state rivolte in ordine a quell’impensabile contrazione dei flussi di spesa del servizio, e si è fatto vanto di essere riuscito a decurtare la vituperata tassa, introducendo finalmente il sistema del ritiro domiciliare dei rifiuti, sconfessando così “i soliti detrattori che avevano previsto un aumento di costi”. Al Sindaco ha dato, poi, man forte il dott. Iannone, oggi suo fedele supporter, che con una lunga esternalizzazione, consegnata alle cronache giornalistiche, dal titolo, appunto, “Tara più bassa: ora caccia ai furbetti”, ha voluto rimarcare che i benefici fiscali cui godranno le famiglie giovinazzesi per effetto della riduzione della tassa rifiuti 2017 -è frutto del lavoro di Dirigenti Comunali seri e preparati che hanno saputo lavorare in sinergia con l’Assessorato e i vertici della soc. Del Fiume, l’azienda appaltatrice dei servizi-.
Credo che il dott. Iannone, in un certo qual modo, con quella sua ingenua dichiarazione, abbia fatto centro nel fornire un concreto indizio dell’anomalo processo impositivo praticato pure per l’anno corrente. Nel senso che dette agevolazioni TARI per il 2017 appaiono, essere il derivato di una sorta d’ingegnoso artificio tecnico-amministrativo, messo a punto dagli esperti del settore, allo scopo precipuo di poter attestare, a fronte di un dichiarato miglioramento del servizio, un contenuto impegno di fabbisogno economico a copertura dei relativi costi, su cui sono state computate poi le aliquote della tassazione.
A me è parso, al termine di un’attenta e ripetuta disamina di quella scientifica riassunzione di dati tecnici e contabili, che il Piano Economico Finanziario, redatto in uno schema standar, sia stato forzatamente addomesticato per certificare la previsione di risparmio, di oltre € 400.000, del fabbisogno occorrente alla gestione del servizio rispetto a quanto previsto per il 2016. L’inspiegabile dubbio che l’articolata illustrazione pianificatoria del P.E.F. potesse realisticamente provare un così cospicuo contenimento dei costi d’esercizio al fine di poter commisurare a ribasso la relativa tariffazione per l’anno in corso, è stato lo stimolo a un’accorta disamina del documento che potesse mettere in luce la logica ispiratrice che ha condotto a conseguire l’esito propagandato. Dunque, quanto appresso rappresentato, è la percezione che ho potuto trarre dalla mia analisi e che ritengo dover rendere pubblica perché non ci s’illuda che lo sbandierato sgravio fiscale 2017 risponda effettivamente ad un dimensionamento del costo complessivo dell’appalto, come formalizzato dal P.E.F.. A che la mia constatazione possa essere compresa, sia pure in parte, nella sostanza del ragionamento, ho ritenuto indispensabile dare illustrazione particolareggiata della normativa cui debbono attenersi gli Enti locali nel defininire i criteri di impostazione economico-contabile del servizio e, quindi, la determinazione delle aliquote della tassazione a copertura completa delle spese di esercizio. Normativa puntualmente richiamata dallo stesso P.E.F., consultabile all’albo pretorio informatico del Comune, che riporta integralmente i passaggi più importanti del D.P.R. 27.04.1999, n.158 e del D.L. 06.12.2011, n.201, ove è riportato l’obbligo imperativo per l’Amministrazione di addivenire alla copertura integrale tanto dei costi di esercizio che di investimento del servizio con le entrate fiscali TARI.
E’ chiaro, dunque, che nel P.E.F., secondo il combinato normativo appena richiamato, vanno inserite tutte e sole le voci di costo indicate dal D.P.R. n.158/1999; nessun costo che non sia previsto dallo schema di legge può rientrare nel P.E.F., come pure nessun costo individuato come rilevante dallo schema stesso può esserne escluso. Le voci di costo, infine, devono essere computate esattamente nella misura consentita dal medesimo D.P.R. n.158/1999 per cui le spese, incontrate per la gestione del servizio, non possono essere considerate nella pianificazione economica (P.E.F.) per un valore diverso - maggiore o minore- di quanto previsto dal sistema prefigurato dalla legge. Questa puntualizzazione mi è sembrata essenziale per poter scoprire che la procedura praticata dalla soc. Del Fiume, gestore del servizio, invece, non è in linea con le disposizioni legislative che sono state ripetutamente qui declamate, ne è conforme ad alcuna altra regolmentazione che tratti nello specifico la materia. Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n.158/1999 individua i costi da denunciare nel P.E.F., distinti per la loro natura - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale - con ulteriori specificazione al loro interno, come meglio dettagliato dalla Tab.1 di seguito presentata:
Parimenti, oltre, sono state impressionate le enunciazioni formalizzate ai cap. 3. e 4. di pag. 5 e 6 del Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale come base per la determinazione della tariffazione TARI 2017. Tanto perché non possano esserci eventuali distorte interpretazioni da parte di chiunque, specie con riferimento all’utilizzo del logaritmo indicato dallo stesso documento comunale per la determinazione della tassa 2017.
Ebbene, dall’analisi delle specificazioni contenute nello strumento pianificatorio (P.E.F. 2017), ho potuto rilevare che, nonostante sia stato richiamato nella illustrazione documentale il logaritmo imposto dal D.P.R. n.158/1999, lo stesso non è stato integralmente applicato per il calcolo della tassazione da addebitare per l’anno in corso. Infatti, è prescritto che i costi di gestione e i costi comuni da considerare nel computo tariffario devono essere quelli riferiti all’anno precedente (2016). Invece nelle tabelle del Piano Economico Finanziario, deliberato dal Consiglio comunale, nella parte fissa sono stati iscritti i maggiori costi del nuovo servizio di ritiro a domicilio, introdotto a Luglio 2016, mentre nella parte variabile, riguardante gli esborsi per il trattamento, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, le relative voci di spesa sono state contabilizzate in via previsionale sui corrispettivi che si registreranno in conto esercizio 2017, importi certamente inferiori a quelli consuntivati l’anno scorso. Un meccanismo alquanto scaltro che ha portato a considerare nel quadro economico dettato dalla legge, che vuole la recondazione dei costi dell’anno precedente, il fabbisogno della spesa preventivata per il 2017, notevolmente contenuta rispetto a quella del 2016 per effetto della raccolta differenziata partita solo a gennaio 2017 e, quindi, non ammissibile per il computo delle tariffe 2017. Sarà stata certamente un’avvisaglia del genere a far insorgere le opposizioni quando hanno reclamato che, ancora una volta, la tassa rifiuti sarebbe stata più pesante di quella applicata per le annate pregresse.
Mi rendo, comunque, conto che questa mia constatazione è piuttosto difficile da comprendere, dovendo entrare nel merito della completa conoscenza del sistema delineato dalla legge per arrivare alla copertura integrale della gestione del servizio mediante l’applicazione della tariffa a carico dell’utenza. Oltremodo anch’io mi sono posto il problema che la procedura utilizzata dal Comune, per quanto inspiegabile dalla ratio legislativa, potesse trovare conferma in qualche altra fonte dispositiva, magari di rango inferiore o circolare ministeriale. Per quanto abbia indagato, non ho trovato alcun risconto che confermi la regolarità né tanto meno la praticabilità di quell’artificiosa procedura, inventata ad arte per raggiungere l’obiettivo politico di ridurre la TARI, in vista della competizione elettorale.
E non si può neppure non riconoscere che è la stessa delibera consiliare con l’annesso Piano Finanziario che richiamano rigorosamente i dettami del D.P.R. n.158/1999 da osservarsi per la determinazione degli obblighi fiscali a carico della comunità.
Dunque, è del tutto comprensibile che se gli estensori del Piano Finanziario si fossero attenuti alle disposizioni legislative da loro stessi richiamate iscrivendo nel quadro economico i costi di smaltimento e trattamento dei rifiuti contabilizzati nell’esercizio 2016, anziché quello preventivato per il 2017, le tariffe sarebbero state sicuramente più alte e TOM non avrebbe potuto gloriarsi di aver ridotto la pressione fiscale nell’utimo scorcio del suo governo. A buona ragione, per altro verso, mi si potrebbe obiettare che, comunque sia, quell’astuta operazione d’ingegneria contabile, ancorchè di sospetta illegalità, torna a tutto vantaggio dei cittadini che saranno affrancati in parte di quella tassa, divenuta così onerosa negli ultimi anni. E’ proprio vero? Se così fosse, dovremmo convenire che, nel regime fiscale locale, l’organo di governo potrebbe fare alterare a piacimento i dati della contabilità pubblica contravvenendo, perfino, ai fondamentali della disciplina legislativa, quando l’imposizione tributaria sembra diventare insostenibile per i cittadini. Una simile eventualità chiaramente porterebbe al fallimento la maggior parte del Comuni.
E, dunque, con riferimento alla TARI, la legge statale impone che debba essere computata a carico dell’utenza in misura tale da coprire il 100% dei costi di gestione per cui, nello scorso anno, essendo stato dichiarato un aumento dei costi, stando all’esposizione del P.E.F., l’incremento del fabbisogno economico non avrebbe avuto l’intera copertura con gli introiti della tassazione. L’autorità politica e l’Apparato Direzionale avrebbero dovuto esporre le cause di tali scostamenti e dare spiegazione di come è stato fronteggiato finanziariamente il maggior fabbisogno di spesa e se, nella circostanza, si sia attinto per la copertura dello stesso alla fiscalità generale che ogni corretta amministrazione, invece, deve impiegare per le diverse esigenze della collettività. Non è un caso che il D.P.R. n.158/1999 preveda che nella relazione di accompagnamento del Piano Economico Finanziario siano espressamente evidenziati “con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni”. Tale indirizzo è stato affermato pure dal TAR, Sezione di Lecce, che con sua recentissima sentenza, n.352/2017, ha dichiarato illegittimo il Piano Economico Finanziario 2015 del Comune di Brindisi perché non menzionava tali scostamenti di costi. Lo stesso Regolamento Comunale TARI, approvato appena nel 2014, all’art.12, c.3 prevede che: “ il piano finanziario indichi in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell’anno precedente e le relative motivazioni”. In netto contrasto a tali disposti, il Piano Economico Finanziario 2017, nè tanto meno una relazione di accompagno allo stesso, espone in dettaglio i dati conseguiti nel 2016 come pure lo scostamento dei costi tra l’anno a riferimento e quello precedente. Tale violazione è ancora più grave poiché, concretamente, nel corso del 2016 si è registrato un considerevole incremento del costo d’esercizio, consuntivato a fine gestione, rispetto alle previsioni del P.E.F., riguardante il medesimo anno. Un’anomalia da regolarizzare alla luce di quanto prescrive lo stesso Regolamento Comunale che, al c.4 sempre dell’art 12, vuole che “si riporti a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani finanziari successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale: per intero nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato”.
Pur consapevole che queste mie delucidazioni di particolare specificità giuridico-fiscale non siano di facile comprensione da parte di tutti, ho voluto insistere a rappresentarle al fine di mettere in tutta evidenza le gravi carenze del Piano Finanziario e le deliberate violazioni del contesto regolamentare che disciplina la TARI, che costituisce la parte preponderante della fiscalità locale, di completa prerogativa del governo cittadino. Può così tornar chiaro ai più che Depalma, opportunisticamente, ha voluto mettere pesantemente le mani in questo settore per impressionare l’elettore anche con la dimostrazione della sua capacità a ridurre il peso della più controversa tassa locale. Ci è riuscito con l’unico stratagemma che professionisti di specifica fiscalità gli hanno saputo escogitare per l’occasione: omettere di rendicontare i maggiori costi del 2016, secondo il preciso dettato dell’art.8 del D.P.R. n.158/1999. Maggiori costi che la giurisprudenza amministrativa e contabile, nonché lo stesso Regolamento Comunale, obbligano che siano tenuti in considerazione dal Piano Finanziario, in osservazione, ai fini della determinazione della tassa rifiuti 2017.
Così, dunque, si spiega l’apprezzamento che il dott. Iannone, da politico navigato, ha inteso rivolgere ai Dirigenti comunali che, pur di corrispondere al volere politico, hanno mancato di attenersi all’integrale applicazione del metodo normalizzato previsto dalla vigente normativa da loro stessi indicata come riferimento nella determinazione del computo della TARI 2017. La deliberata omissione dei dati reali del consuntivato nella pregressa annualità 2016, come pure la mancata indicazione degli scostamenti rilevabili tra costi previsti e quelli realmente sostenuti a fine gestione, hanno consentito l’alterazione del quadro economico del servizio. In questo modo si è reso possibile ricavare un’aliquota tariffaria più vantaggiosa, avendo fatto risultare un fabbisogno gestionale ridotto di oltre € 400.000, rispetto a quello indicato nel documento finanziario del 2016.
A Iannone, ormai candidato nuovamente a consigliere, che ci ha tenuto a riferirci del lodevole e serio lavoro della Dirigenza nell’approntare il processo impositivo della TARI, non posso fare a meno di rivolgergli l’invito, in virtù proprio di quella trasparenza sempre tanto strombazzato, a investirla a dare pubblica ricognizione di quei dati contabili consuntivati nel precedente anno e degli scostamenti rilevati in rapporto al corrispondente piano previsionale.
E’ diritto, garantito per legge, che si conoscano quegli elementi gestionali di estremo rilievo, deliberatamente assenti nella redazione del P.E.F., magari solo per eliminare ogni ombra di dubbio circa una diretta responsabilità contabile per la violazione del dettato dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dello stesso Regolamento comunale.
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