Fin tanto che al centro delle nostre comunicazioni giornalistiche si è posta la Soc. Daneco S.p.a., lo si è fatto con l’intento di tratteggiare le attività di smaltimento dei rifiuti urbani presso l’impianto di San Piatro Pago e il relativo abbancamento nelle diverse aree di discarica a supporto dello stesso. E, sempre, è stata data ampia specificazione dei dettami autorizzativi di quel servizio, affidato in concessione dal Comune, e, quindi, dei vincoli tenici imposti dalle Autorità regionali e sanitarie a tutela dell’ambiente. L’ultimo aggiornamento di questa testata sul tema ha, infatti, riguardato l’ampia illustrazione data alle due Determine del Servizio Regionale dell’Ambiente nn.193 e 194 del 18 novembre scorso, che hanno portato a definizione, con esito negativo, la procedura, avviata dalla Daneco sin dal giugno 2014, per ottenere l’autorizzazione integrata VIA/AIA, all’ampliazione e modifica dell’iniziale approvazione accordatale con la D.D. regionale n.507 del 2009 e s.m.i. allo scopo di incrementare le lavorazioni mediante la costruzione del VI Lotto. L’ennesima richiesta autorizzativa del 2014 era stata promossa dalla Daneco, a seguito proprio dell’esaurimento del Lotto VI della discarica, ed era finalizzata ad avere l’assenso a continuare le attività di trattamento dei rifiuti presso l’impianto provvisorio, nel frattempo sospese da un sequestro giudiziario. Nello specifico si puntava a stoccare nuovamente il rifiuto biostabilizzato sui più antichi Lotti della discarica, I, II e III, aumentandone le volumetrie con il rialzo dei livelli terminali di circa un altro 1,5 m.. Tuttavia, detti recenti dispositivi regionali, per un verso hanno dichiarato, mancando le condizioni tecniche di operatività, l’impraticabilità funzionale dell’impianto provvisorio di smaltimento come anche il riutilizzo di tutti i Lotti di discarica e, per altro, hanno intimato al gestore la messa a punto della copertura finale dell’area della discarica e la sua bonifica in regime di post-esercizio della stessa.
Archiviata, dunque, la partita della riattivazione dell’impianto, ora, si apre un nuova fase, quella delle controversie, inaugurata dalla Daneco con l’obiettivo di poter spillare un parziale ritorno degli emolumenti versati a titolo di corrispettivo di concessione a mezzo di richiesta di revisione e correzione delle imposizioni fiscali e degli interessi di mora applicati dal Comune sui pagamenti eseguiti a suo favore. Infatti, già ad aprile del 2016, allorchè ebbe la percezione che la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione AIA/VIA, per continuare a smaltire rifiuti sul sito, incontrava molti inciampi da parte delle diverse Autorità pubbliche in seno alle Conferenze di Servizio, la Daneco ha chiesto al Comune la costituzione di un Arbitrato che potesse valutare e accogliere le sue pretese con la regolarizzazione delle fatturazioni relative ai corrispettivi di concessione della gestione della discarica. Nello stesso atto di notifica di volersi appellare al lodo arbitrare per vedere riconosciute le sue ragioni, Daneco ha indicato l’Avv. Alceste Campanile come Arbitro di parte sua e ha contestualmente invitato il Comune a procedere alla nomina dell’Arbitro di fiducia, onde potersi costituire il Collegio Arbitrale, secondo la normativa del Codice di procedura civile. Di fatto, la Daneco, piuttosto che avviare un contenzioso giudiziario, peraltro lungo e rischioso, ha inteso ricorrere a un giudizio arbitrale. Facoltà, peraltro, espressamente prevista dall’art. 20 della concessione di servizio, a suo tempo appaltato con un complicato contratto, redatto in forma pubblica, n. rep. 60387 del 26.09.2003, tra il Comune e la SPEM S.p.a. cui poi subentrò la Daneco. Vale la pena ricordare che quel negozio, concepito durante il primo anno dell’amministrazione Natalicchio, portò all’acquisizione delle cave di San Pietro Pago, utilizzate a discarica incontrollata di rifiuti, alla proprietà comunale e, congiuntamente, all’affidamento in concessione delle aree alla SPEM, che le aveva cedute, e il conferimento alla stessa, come servizio pubblico, della gestione delle operazioni di smaltimento di rifiuti urbani dei Comuni del comprensorio provinciale. Sempre con richiamo a quel contratto, una forzatura interpretativa dell’art. 7 del medesimo atto, nella parte in cui estende a carico dell’appaltatore anche l’esecuzione delle cosiddette “opere aggiuntive finalizzate al trattamento dei rifiuti”, consentì poi di far valere l’efficacia e la validità delle clausole di quel negozio anche alla costruzione e relativa utilizzazione del VI Lotto di discarica a supporto dell’impianto provvisorio di biostabilizzazione, installato nell’ambito del III Lotto, in attuazione del dispositivo della DD n.507/2009, sopra richiamata.
Fatta questa sintetica premessa circa il quadro dei rapporti di concessione del servizio cui ineriscono le attese della Daneco a vedersi riconoscere la correzione dei pagamenti fatti al Comune, quali canoni e corrispettivi per disagio ambientale, è possibile dare una qualche più puntuale ricognizione sul procedimento del Collegio Arbitrale cui la Daneco si appella per vedersi riconoscere la restituzione della somma dalla stessa computata in € 5.527.079,81, derivante dalla rettifica delle fatturazioni emesse a suo carico. Appare strano che la competente Struttura del Comune, ricevendo la comunicazione di costituzione dell’Arbitrato, notificata dalla Daneco, con cui aveva anche sollecitato l’Amministrazione a nominare l’Arbitro di parte, non l’abbia presa in considerazione. Forse avrà ritenuto che la controversia potesse avere un diverso ripiego, magari con qualche altra forma di accordo sottobanco. Solo all’arrivo del Decreto del Presidente del Tribunale, datato 19.10.2016, con cui s’incaricava l’Avv. Nino Sebastiano Matassa a far parte dell’istituendo Collegio, quale Arbitro per conto dell’Amministrazione comunale, Depalma ha provveduto, con la Delibera di Giunta del 1 dicembre scorso, alla sostituzione dell’Arbitro d’ufficio, affidando l’incarico all’Avv. Luigi d’Ambrogio dietro un compenso di circa € 34.000,00. Non è tutto! A distanza di qualche giorno da quel provvedimento, il 13 dicembre 2016, la Giunta, su espressa sollecitazione del Dirigente Trematore ha, altresì, chiamato l’Avv. Saverio Profeta a farsi difendere nel procedimento arbitrale, essendo previsto per legge un tale apporto difensivo. Anche per quest’ultimo professionista, cui più volte il Comune è ricorso alla sua consulenza e assistenza legale, è stato deliberato l’onorario, pari a quello fissato per l’Arbitro di parte Avv. d’Ambrogio, di circa € 34.000,00.
Per ciò che attiene al merito della vicenda, tuttavia, va subito chiarito che non si ha alcuna possibilità di conoscere nel dettaglio i dati a fondamento della controversia e la loro fondatezza, in ragione dei quali la Daneco si aspetta una così consistente somma in restituzione, né il periodo contrattuale cui afferiscono le pretese economiche e, ancora, se per quel vantato importo di € 5.527.079,81 sia stato già emesso un documento formale di addebito al Comune. Sta, di fatto, che l’azione extragiudiziaria cui, sembra, non sia stata fatta alcuna confutazione formale da parte del Comune circa i fattori addotti a riprova della restituzione di somme indebitamente pagate, abbia d’improvviso messo in uno stato di preoccupazione l’ing. Trematore, che dirige l’Ufficio che ha fatturato gli addebiti dei corrispettivi di cui è richiesta la verifica correttiva. A tal punto da non ritenere sufficiente e adeguata l’azione dell’Arbitro di parte, l’Avv. d’Ambrogio, e pretendere, perfino, una più solida difesa dell’operato della sua Struttura a mezzo di altro legale, l’Avv. Profeta, di cui si avvale il Comune in cause di una certa importanza.
Per concludere, noi non disponiamo di altri elementi concreti per una qualche considerazione più appropriata sui dati indiziari addotti dalla Daneco per rientrare in tutto o in parte di quell’ingente somma che vanta nei confronti del Comune. E’, naturalmente, materia di disamina legale e di revisione fiscale di spettanza del Collegio Arbitrale, per cui non ci rimane altro che attendere il suo verdetto. Ci pare, però, oltremodo rilevante e opportuno rimarcare che questioni problematiche, a proposito del rispetto di clausole e vincoli negoziali derivanti dall’applicazione di quel vecchio contratto del settembre del 2003, non hanno a riguardare solo aspetti di natura finanziaria e fiscale, come preteso dalla Daneco. Gli artt. 8 e 9 di quel astruso contratto, già sottoposto ad impugnativa per altri aspetti, infatti, impegna la Daneco a tutta una serie di attività e di prestazioni gestionali di bonifica del sito della discarica al termine dell’esercizio dell’impianto di smaltimento. Ed è certo che, allo stato, a fronte delle decisioni tecniche e sanitarie impartite dagli Organi regionali, l’impianto non è in grado di funzionare, nè ci può essere, in alcun modo, un provvedimento che possa consentire la ripresa delle attività di smaltimento su quel sito, salvo che non si metta mano alla costruzione di una diversa infrastruttura che tratti il rifiuto con altro procedimento di riciclo. Perciò l’area necessita essere sottoposta a un complesso di accurate azioni per la messa in sicurezza, dopo aver provveduto alla copertura terminale delle discariche e alle attività di post-gestione. E in proposito, le indicazioni tecniche e le modulazioni d’intervento sono state impartite opportunamente dai dispositivi regionali che hanno confermato le valutazioni espresse a più riprese dal Comitato Tecnico Regionale VIA che ha pure illustrato come procedere al livellamento uniforme di tutto il sito con l’apporto di materiale inerte e/o terreno vegetale per consentire l’esecuzione del manto terminale della discarica.
Sembra giusto, pertanto, che si sottopongano ad attenta verifica le carte contabili degli addebiti alla Daneco e si provveda, pure, ove si certifichino anomalie, alle debite rettifiche delle somme imposte a titolo di corrispetivi e canoni di concessione ed anche alla corretta applicazione delle aliquote fiscali e dei tassi d’interesse. Per contro, non si può fare a meno di appuntare a entrambi i legali di parte del Comune che sussistono inadempienze e comportamenti omissivi della Daneco rispetto ai precisi obblighi previsti a suo carico dall’art. 8 del contratto di prot. n. 60387 del 26.09.2003. Ancorchè, finora Depalma non si sia mosso a intimare alla Daneco l’esecuzione degli incombenti di messa in sicurezza della discarica e l’avvio del post-esercizio, si attivino ora i legali, nel loro ruolo di difensori dell’Ente, a far valere il diritto del Comune a che il gestore della discarica dia adempimento agli obblighi posti a suo completo ed esclusivo carico dall’art. 8 del contratto.
Sarebbe oltremodo deprecabile che ci si astenga dal mettere in evidenza, sia pure in un procedimento arbitrale, dette gravi inadempienze, e che si continui a tacere di questi incombenti contrattuali di spettanza della Daneco solo perché gli interventi da mettere in essere per il livellamento terminale dell’intera discarica, secondo le istruzioni dettate dalle Autorità regionali, sono ritenuti eccessivamente onerosi dalla Daneco. Sul punto, diciamo che sono bastati la comprensione e il senso di solidarietà mostrato dal Sindaco Depalma, anche pubblicamente, a sostegno delle riserve manifestate dal gestore all’esecuzione di tali operazioni con l’utilizzo di materiale inerte e/o terreno vegetale.
Si corregano le carte contabili, si regolino, pure, i rapporti economici con la Daneco, si ripianino, altresì, le maggiori spese dalla stessa incontrate in conseguenza del trasferimento dei rifiuti in altre discariche, dopo la chiusura di San Pietro Pago, come riconosciuto ultimamente con l’erogazione di un importo presunto di circa € 52.000,00, ma si pretenda in assoluto che si metta mano alla gestione del post-esercizio della discarica, a spese sempre della Daneco.
E’ questo il primario interesse dell’intera collettività cittadina: poter essere rassicurata che il sito di San Pietro Pago sia sottoposto a bonifica e a una radicale riqualificazione di tutte le aree compromesse dalle lavorazioni di smaltimento di RSU. Tanto fu convenuto tra le parti contrattuali che, a suo tempo, sottoscissero davanti ad un notaio quel controverso contratto, divenuto la causa della devastazione ambientale dell’intera contrada di San Pietro Pago che, tra l’altro, è stata privata anche dell’antica strada vicinale.
Commenti