E’ proprio vero, quando si entra in clima di campagna elettorale i temi specifici relativi alla materia urbanistica, a motivo degli opposti interessi che generano, in qualche modo, vengono ad oscurarsi. E’ quanto sta accadendo riguardo all’annullamento della pianificazione dell’impianto edificatorio della “Zona C 3” che, pure, tanto travaglio ha prodotto non solo ai proprietari dei suoli inclusi nella maglia, ma anche in seno alle stesse forze politiche locali.
La vicenda che mi accingo ad esporre ha a riferimento la risoluzione intrapresa da Depalma, dapprima di sospendere e, poi, affiancato dall’ex Assessore all’Urbanistica, ing. Sannicandro, di rendere nullo ogni provvedimento rivolto allo insediamento del “Quartiere Castello”, a confine della linea ferroviaria sul versante sud, identificato come “Zona C 3” dallo strumento urbanistico cittadino. Avrebbe dovuto costituire questo ampliamento abitativo lo sviluppo urbano della città che la precedente Amministrazione Natalicchio aveva tecnicamente concepito e, quindi, approvato, con Delibera consiliare n.6 del 18.02.2009, l’apposito piano costruttivo, secondo i dettami del D.lgs. n.152/2006 (cosiddetto Codice dell’Ambiente).
Come sopra accennato, invece, Depalma, avvalendosi di una puntuale consulenza tecnica riguardo a detto impianto urbanistico della “Zona C 3”, ha convenuto di non potervi dare esecuzione, perché privo del riscontro di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), previsto dall’art.11 del su richiamato Testo Unico dell’Ambiente, pur avendo lo stesso Piano attuativo ricevuto, a norma dell’art.23 della L.R. 12.04.2001, n.11, l’esclusione dalla “valutazione di impatto ambientale”, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia Regionale con sua D.D. n.105 del 11.03.2005. Per l’attuale Amministrazione, infatti, il processo di VAS costituiva fattore indispensabile per consentire l’esecutività dello strumento particolareggiato di Zona. E ciò, non solo ai fini della verifica delle possibili interconnessioni tra la pianificazione medesima e i suoi effetti incidenti sull’ambiente ma, soprattutto, per la ragione che la stessa esclusione della VAS, disposta, a suo tempo, dal Servizio Regionale Ecologia era da intendersi decaduta per effetto della decorrenza del termine di tre anni dalla data della Determina Regionale, senza aver dato avvio alla edificazione, giusta la L.R. 25.06.2013, n.16. Insomma Depalma ha ravvisato di non poter dare via libera all’attivazione edificatoria della “Zona C 3” dovendo la stessa essere sottoposta necessariamente alla procedura di VAS da svolgersi secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.lgs. n.152/2006 e del corrispondente art.7 della L.R. n.44 del 14.12.2012 ed, ancora, ad una contestuale riverifica di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).
Per rafforzare la decisione politica di bloccare l’urbanizzazione di quel comprensorio, tra l’altro, Depalma ha fatto appello anche all’ultima deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Puglia n.5 del 08.02.2011, che ha riconfigurato la perimetrazione dei livelli di pericolosità idraulica del territorio di Giovinazzo tra cui risulta, in parte, inserito il sito interessato dalla edificazione della “Zona C3”, diversamente da quanto precedentemente previsto al riguardo dalla stessa Autorità di Bacino Puglia con nota prot. n.2464 del 26.032007. Per cui l’impianto urbanistico della “Zona C 3” avrebbe avuto bisogno, oltretutto, della verifica di coerenza, giusta art.20 delle N.T.A. del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, vigente ormai dal 16.05.2011, ancorché successivo alla adozione del Piano di Zona in contesto. Facendo proprie tutte quante dette considerazioni, il Consiglio Comunale ha deliberato inizialmente, con proprio atto n.16 del 26.03.2013, la sospensione cautelare in via amministrativa, della durata di sei mesi, dell’efficacia del Piano Particolareggiato di “Zona C 3”, fatto approvare da Natalicchio con Delibera C.C. n.6 del 18.02.2009.
Successivamente, a distanza di due anni, con altro provvedimento, il n.7 del 17 marzo 2015, il Consiglio ha tolto definitivamente valenza al Piano medesimo. In altri termini, mediante quest’ultimo provvedimento consiliare, è stato dichiarato decaduto completamente il programma di edilizia abitativa del “Quartiere Castello” della “Zona C 3”, precedentemente congelato. Il Comune, comunque, al fine di renderlo nuovamente valido ed operativo, in qualità di autorità procedente, ebbe, altresì, ad assicurare che avrebbe avviato il procedimento di valutazione ambientale, secondo l’art.17 della L.R. 44/2012 in materia di integrazioni tra valutazioni ambientali e, quindi, di provvedere ad acquisire il visto di coerenza dello strumento urbanistico stesso con il Piano di Bacino di pericolosità idraulica circa i rischi riguardanti quel territorio ed, ancora, il parere di conformità paesaggistica da parte della stessa Regione. Tuttavia, il rimettere mano a tutta questo intreccio di procedure già ingenerò notevoli preoccupazioni ad alcuni proprietari dei terreni che, da subito, impugnarono la prima delibera di sospensione; gravame proseguito anche in secondo grado davanti al Consiglio di Stato su appello del Comune. Di poi, la gran parte dei proprietari hanno fatto ricorso al TAR contro la più recente delibera di marzo dello scorso anno, la n.7/2015, che ha dichiarato la decadenza del Piano Particolareggiato. Una Delibera consiliare, a dire il vero, molto combattuta dalle Forze politiche, specie quelle avverse a Depalma, compresa Forza Italia con il voto contrario di Iannone, allora all’opposizione. Appellandosi al dispositivo dell’art.35 del richiamato D.lgs. n.152/2006, infatti, l’opposizione era dell’avviso che l’intervento edilizio della “Zona C3” potesse sfuggire alla normativa introdotta proprio dal Testo Unico sull’Ambiente, perché intervenuta successivamente al processo di elaborazione del Piano in contesto. Nella circostanza poi ebbe pure ad evidenziarsi la profonda lacerazione all’interno del PD per il manifesto orientamento favorevole all’annullamento del Piano particolareggiato, espresso del Gruppo minoritario di “Rinnovamento e Partecipazione”, capeggiato dal Consigliere Stufano, assente alla votazione del conteso provvedimento di abrogazione della Delibera n.6 del 26.03.2009. Così come non ebbe a prendere parte al voto neppure la sua collega Avv. Dagostino che pur aveva tentato di controbattere con ogni mezzo la proposta della maggioranza politica di annullare l’impianto costruttivo della “Zona C 3”, sempre nel corso della seduta del Consiglio del 17 marzo 2015 in cui, poi, la maggioranza assunse la deliberazione di azzerarne il Piano attuativo.
Questo il contesto storico. Nella contemporaneità si registrano le risultanze, rese note qualche giorno fa, dei ricorsi amministrativi prodotti davanti al TAR da parte di tutti i proprietari dei terreni contro la decisione dell’annullamento del Piano Particolareggiato di “Zona C 3”, assunta con la Delibera Consiliare n. 7/2015. Il contenzioso, che si è andato ad articolare su tre distinti filoni giudiziari, iscritti rispettivamente ai nn. Reg. 860, 861 e 857 – 2015, è giunto compiutamente a decisione nell’udienza del 7 luglio scorso. I primi due gravami sono stati prodotti da due diversi gruppi di proprietari, patrocinati dallo stesso legale, Avv. Domenico D’Ambrosio, e il terzo, invece, è stato azionato singolarmente dalla ditta “Minervini Costruzioni” S.n.c., rappresentata dall’Avv. Nicola Di Modugno di Bari.
I tre ricorsi, comunque, sono stati sottoposti a giudizio contestualmente presso la Terza Sezione del Tribunale amministrativo. Tuttavia, gli esiti sono risultati essere molto diversi, nonostante tutti azionati per far annullare la Deliberazione n. 7/2015 con cui il Comune ha rimosso il programma di edificazione del “Quartiere Castello”, avendone rilevati vizi di legittimità per violazione di legge e regolamenti, come sopra illustrato. Di fatto i tre gravami sono stati esaminati e argomentati nelle rispettive definizioni decisionali da giudici diversi: i primi due, comuni a più proprietari, relazionati dalla dott.ssa Desirèe Zonno, mentre il terzo, azionato dalla “Minervini Costruzioni”, dalla Dott.ssa Maria Colagrande. Ebbene, i ricorsi nn. 860 e 861 con due rispettive sentenze, dello stesso tenore e identico contenuto argomentativo, nn. 1098/2016 e 1141/2016, non sono stati ritenuti degni di accoglienza, per cui la Terza Sezione li ha respinti, confermando così la valenza dell’annullamento in via di autotutela del Piano Particolareggiato della “Zona C 3”. Per contro, il terzo ricorso ha conseguito con la sentenza n.1142/2016 una decisione completamente diversa, essendo state riconosciute fondate le ragioni vantate dalla ditta “Minervini Costruzioni” S.n.c..
Il ricorso della “Minervini Costruzioni”, pertanto, è stato accolto ed il Comune, soccombente, è stato, altresì, condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore della controparte.
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