Cosa cambia per l’elettore con la nuova legge elettorale
Bentornati a tutti i lettori al consueto appuntamento della rubrica “Diritto di difesa” che, questa settimana, coincide con un sabato decisamente particolare, alla vigilia delle elezioni politiche che, ormai da mesi, concentrano l’attenzione dei media, tra le tante promesse ed i tanti dubbi che la campagna elettorale ha portato con sé. Consapevoli dell’importanza della vigilia, consacrata, come prevede la legge, al “silenzio elettorale” ed alla riflessione sul voto, vogliamo, in questo speciale appuntamento, dare atto di alcune novità che la legge elettorale ha apportato in materia di espressione del voto, sì da poter vivere con la giusta chiarezza e consapevolezza la partecipazione al processo elettorale.
Senza dubbio, la più rilevante novità introdotta dal cosiddetto “Rosatellum” (ossia la legge elettorale, L. n. 165/2017) è il “tagliando antifrode”, di cui si è molto discusso in questi ultimi giorni di dibattito pubblico. In particolare, a seguito della novella legislativa, in questa tornata elettorale la scheda su cui dovremo marcare la nostra preferenza sarà dotata di un apposto tagliando, denominato, per l’appunto, “antifrode”. Ma in cosa, realmente, consiste questa innovazione cui assistiamo per la prima volta in Italia? Cosa cambia rispetto al passato? Si tratta, in buona sostanza, di un codice alfanumerico progressivo generato in serie di cui ogni scheda elettorale dovrà essere obbligatoriamente dotata. Tale codice andrà annotato dai componenti del seggio sull’apposito registro al momento dell’identificazione del singolo elettore, unitamente agli estremi identificativi del documento di identità., prima della consegna delle schede. Ma cosa cambia, in concreto, per l’elettore? Fondamentale rammentare che, in virtù delle nuove norme, una volta nella cabina elettorale, occorrerà stare attenti a non staccare il tagliando. Dopo l’espressione del voto, poi, l’elettore non dovrà più, come in passato, introdurre la scheda nell’urna, ma dovrà consegnarla al presidente di seggio, il quale dovrà verificare che la scheda sia ancora dotata del tagliando e che il codice alfanumerico sia lo stesso annotato prima della consegna del voto. All’esito di tali accertamenti, lo stesso presidente dovrà staccare il tagliando per conservarlo in apposite buste ed, infine, depositare le schede nelle rispettive urne per l’elezione della Camera e del Senato. Sarà necessario, dunque, prestare particolare attenzione, poiché in tutti i casi in cui la scheda riconsegnata al presidente di seggio sia sprovvista del tagliando antifrode o il codice non sia identico a quello annotato prima della consegna, non soltanto la stessa verrà annullata ma, inoltre, l’elettore rischierà di essere denunciato all’autorità giudiziaria. Come si vede, si tratta di un’assoluta novità rispetto alle precedenti e tradizionali modalità di voto, finalizzata a contrastare i tentativi di manipolazione che la cronaca ha, purtroppo, registrato in passato, come accade, ad esempio, nel caso della cosiddetta “scheda ballerina”, ovvero di quelle scheda già compilata e portata dall’esterno da depositare nell’urna in sostituzione della scheda ricevuta al seggio: una stortura sovente utilizzata dalla criminalità organizzata e da coloro che hanno così potuto “comprare” dei voti ed inquinare il regolare svolgimento del processo democratico.
Ed è con la stessa finalità, del resto, che è stato confermato anche il divieto relativo all’introduzione nella cabina elettorale di telefoni cellulari o di altre apparecchiature in grado di effettuare fotografie o di registrare immagini. A tal riguardo, ogni elettore dovrà, prima di introdursi nella cabina elettorale, lasciare in consegna ai componenti del seggio, sino al completamento delle operazioni di voto, i telefoni o le apparecchiature analoghe di cui sia in possesso. Molto importante non sottovalutare queste disposizioni poiché si può rischiare grosso. Nelle ipotesi di violazioni, infatti, l’elettore rischierà la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi ed un’ammenda dai 300 ai 1.000 euro. Se, inoltre, lo stesso viene colto ad utilizzare tali apparecchiature all’interno della cabina, sarà passibile di denuncia all’autorità giudiziaria, con le inevitabili conseguenze di legge.
Le disposizioni che abbiamo voluto brevemente analizzare sono, come è agevole intuire, tutte orientate a tutelare l’espressione libera del diritto di voto, contrastando ogni possibile forma di condizionamento o di alterazione che, deteriorando il sistema democratico, possa danneggiare l’intera collettività. Non può che chiudersi questo intervento con la speranza che ogni cittadino possa in serenità ed in coscienza esprimere la propria opinione elettorale, contribuendo a rendere effettiva quella democrazia che, come sentenziava il filosofo francese Jean – Jacques Rousseau “esiste laddove non c’è nessuno così ricco da comprare un altro e nessuno così povero da vendersi”.
Al prossimo sabato per il nuovo appuntamento della rubrica “Diritto di difesa”.
Michele Ragone
Avvocato