I casi in cui è possibile contestarla
Con l’arrivo, ormai imminente, dell’estate, le spiagge iniziano pian piano ad affollarsi, mentre i cancelli delle scuole e le porte delle aule, per la gioia degli studenti, chiudono i battenti per la pausa estiva:un altro anno scolastico è finito! Per ogni alunno, dalle elementari alle superiori, e per ogni genitore è, questo, il tempo dei bilanci, dell’attesa dei quadri e delle pagelle di fine anno, cercando di scongiurare il pericolo della tanto temuta bocciatura. Vogliamo, in questo appuntamento, dedicarci proprio a questo tema ed,in particolare, chiederci: quando si può bocciare? È possibile non promuovere un alunno per le troppe assenze registrate durante l’anno? Cosa dice la legge in proposito?
Il tema delle assenze scolastiche è molto sentito all’interno degli ambienti educativi, in cui è molto frequente che vi siano alunni che riportino assenze continuative, dovute ai più diversi motivi (familiari, di salute, personali, psicologici,ecc.). Cosa accade in questi casi? Si è occupata del tema una recentissima sentenza emanata dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia – Lecce (sentenza pubblicata il 25 maggio scorso) che ha potuto pronunciarsi sul ricorso formulato dai genitori di uno studente che, per l’appunto, era stato bocciato proprio per le troppe assenze.
Sarà utile fare il punto sugli aspetti normativi che dovranno essere applicati al caso. In particolare, la legge in materia (D.P.R. 122/2009) dispone, come regola generale, che, per poter validamente procedere alla valutazione finale dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario scolastico annuale. Cionondimeno, la stessa legge prevede delle eccezioni, concedendo a ciascun istituto scolastico la possibilità di stabilire delle deroghe per casi straordinari relativamente ad assenze che, pur numerose, non pregiudichino la possibilità di effettuare, comunque, una valutazione degli alunni interessati. Tale disposizione è stata ribadita da una circolare del Ministero dell’Istruzione (circolare 20/2011) a norma della quale ogni scuola può prevedere siffatte deroghe, tra cui vanno ricomprese le assenze per motivi di salute.
Ciò che può dedursi, dunque, sulla base del dato normativo, è che, in linea generale, ogni studente ha l’obbligo di frequentare almeno i tre quarti delle ore previste, salva la possibilità di poter comunque derogare a tale obbligo in ogni caso in cui, nonostante le assenze (specie se dovute a motivi di salute o familiari), sia comunque possibile, per il consiglio di classe, procedere alla valutazione finale dello studente.
Più in dettaglio, i giudici, in precedenti pronunce, hanno precisato che laddove lo studente, nonostante le numerose assenze, non presenti problemi sul piano del profitto, il presupposto della frequenza scolastica non dovrà essere interpretato con eccessiva severità, “dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva” (così TAR Ancona Marche220/2017).
Ebbene, sulla scorta di tali fondamentali osservazioni, mirate a salvaguardare, in sostanza, gli interessi dello studente, i giudici amministrativi pugliesi hanno annullato la bocciatura inflitta per le sole assenze. Non solo. La sentenza, acutamente, si spinge anche oltre il dato meramente giuridico, suggerendo che, in casi problematici come quello analizzato, ciò che andrebbe valorizzato non è il solo dato formale, ma, anzi, la sinergia tra genitori e istituto scolastico, essendo evidente chela scuola, in caso di problemi, potrebbe certamente convocare, ad esempio, i genitori per valutare insieme la soluzione più adatta al caso,“nell’ambito di un rapporto improntato a reciproca e fattiva collaborazione”.
Ciò che conta, dunque, è sempre e soltanto il reale interesse dell’alunno, valutando caso per caso quello che è realmente il suo bene.
Michele Ragone
Avvocato