Come gestire il collocamento del minore nel periodo natalizio
Siamo ormai giunti, con la nostra rubrica “Diritto di difesa”, all' “antivigilia”, alle porte di una delle ricorrenze più sentite, più antiche e più amate: il Natale. Da tempo ormai immemore, questa importante festività, dal forte significato simbolico, rappresenta una sospensione dalle ordinarie attività che ci impegnano per il resto dell'anno per farci entrare in un tempo quasi magico, carico di attesa, di doni, di appartenenza e, soprattutto, di senso della famiglia. Non sempre, però, la famiglia è un luogo sereno, in particolare se volgiamo al pensiero ai nuclei familiari che si sono disgregati o, comunque, modificati a seguito di procedure di separazione o di divorzio. Se, come ognuno di noi sa, il Natale, con l'arrivo di Babbo Natale ed i suoi magici doni, rappresenta un evento gioioso per i bambini, cosa accade ai fanciulli che siano figli di genitori separati o divorziati? Come va gestito, sotto il profilo legale, il collocamento del minore nel periodo festivo? E' a questo tema che vogliamo dedicare questo speciale appuntamento natalizio della rubrica, in ideale continuità con i precedenti interventi relativi alla crisi familiare, con l'obiettivo di individuare i migliori strumenti per ritrovare l'armonia familiare anche nei contesti più difficili.
Occorrerà fin da subito premettere, in linea generale, che, laddove venga pronunciata la separazione o lo scioglimento del matrimonio, è il giudice (o gli stessi coniugi in caso di procedura concorsuale) a stabilire le modalità di affido e di collocamento del minore. Nella maggioranza dei casi, viene disposto l'affidamento condiviso, conseguendone che la responsabilità genitoriale (concetto che ha sostituito la precedente “potestà genitoriale”) rimane, anche a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, in capo ad entrambi i genitori, con tutti i doveri (primi tra tutti, mantenimento ed assistenza) e diritti connessi; l'affidamento sarà concesso in via esclusivo solo nelle ipotesi in cui la frequentazione dell'altro genitore, per le sue particolari caratteristiche soggettive e caratteriali, possa risultare lesiva per la salute psicofisica del bambino. Unitamente all'affido, viene stabilita anche la modalità di collocamento, ovvero il luogo di prevalente residenza del minore, individuandolo, di solito, presso uno dei due genitori; si predilige, per tale aspetto, la conservazione dell'habitat in cui lo stesso è cresciuto, garantendo, così, continuità con il tessuto emotivo e sociale del fanciullo. In tali ipotesi l'altro genitore, detto “non collocatario”, avrà comunque diritto a visitare in modo regolare e continuativo il minore, nelle modalità che vengono stabilite nella stessa sentenza di separazione o divorzio. Ma, venendo, al tema che più ci interessa, cosa accade per i periodi di festa, come quello che ci apprestiamo a vivere? Come viene regolato il collocamento nel periodo di Natale?
Anche per tale ipotesi, non essendo prevista alcuna regola fissa, sarà la sentenza ( o gli accordi dei genitori in sede consensuale) a stabilire le modalità ed i tempi della permanenza del figlio presso ciascun genitore per i periodi di vacanza. La decisione sarà presa tenendo conto delle peculiarità specifiche del singolo caso ed, in ogni caso, nell'interesse primario del minore. E' possibile affermare, seppur a mero scopo indicativo e statistico, che, fatta eccezione per i casi in cui subentrino esigenze particolari, una delle più comuni prassi seguite dai tribunali tende, sostanzialmente, a dividere il periodo festivo in due tranche, individuando il primo nei giorni che vanno dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre ed il secondo dal Capodanno sino all'Epifania. In tale ipotesi, il minore viene affidato ad un genitore per il primo periodo ed all'altro genitore per il secondo. Si tratta di una delle possibili soluzioni, finalizzata a garantire al bambino la permanenza con entrambi i genitori anche durante il tempo delle feste, ma sarà sempre possibile che il giudice adotti risoluzioni differenti . La regola, lo ribadiamo, da tenere concretamente in considerazione sarà sempre e soltanto quella espressa, ad ogni effetto di legge, dal giudice nel provvedimento di separazione o divorzio.
Se, dunque, è a questa pronuncia che ciascun genitore dovrà far riferimento in caso di dubbi sulla gestione delle feste, ciò non toglie, in ogni caso, che quanto stabilito in sede giudiziale possa essere derogato laddove vi sia il consenso di tutte le parti. I genitori sono, difatti, liberi di determinare le modalità degli incontri anche in modo differente da quanto statuito dal tribunale, purché (e si tratta di una condizione imprescindibile) l'intesa sia presa di comune accordo ed in maniera consensuale. A nulla valgono, invece, decisioni arbitrarie prese in spregio del provvedimento giudiziale, senza il consenso dell'altro genitore, determinandosi, anzi, in siffatti casi, un illecito perseguibile a norma di legge. Questi differenti accordi possono essere particolarmente utili ad affrontare situazioni specifiche, in modo da adattare i provvedimenti giudiziali ai sempre dinamici bisogni del figlio. Del resto, gli eventi imprevedibili e nuovi possono essere i più disparati: basti pensare, ad esempio, all'arrivo di un lontano parente di uno dei due genitori, presente solo per alcuni giorni e che abbia col minore un rapporto significativo o, ancora, al mancato ottenimento di un permesso lavorativo da parte del papà o della mamma. In questi casi, sarà estremamente importante che i genitori, pur ormai divisi, siano in grado di mantenere un certo grado di dialogo in modo da garantire al proprio figlio le migliori condizioni di benessere psicologico, stabilendo autonomamente e di comune accordo le modalità di collocamento del figlio in vista del periodo festivo.
Sarà questa la dimostrazione che, anche laddove un nucleo familiare si è sciolto, si potrà, comunque, non compromettere la serenità del bambino, garantendogli il fondamentale diritto all'armonia familiare, alla continuità dei rapporti e, soprattutto, alla spensieratezza che possa fargli vivere in modo sano la magia delle feste.
Auguriamo a tutti i lettori il più sereno ed armonioso Natale e vi diamo appuntamento al prossimo sabato per il nuovo appuntamento della rubrica legale.
Michele Ragone
Avvocato