Guida alle principali novità in materia di contestazione delle multe
Come molti lettori ricorderanno, la nostra rubrica legale ha affrontato, in più occasioni, le tematiche inerenti la circolazione stradale, con diversi commenti alle principali infrazioni al Codice della Strada, ai rischi derivanti da alcuni comportamenti ed ai rimedi esperibili in caso di multe illegittime. Uno dei più delicati ed importanti aspetti relativi al rilevamento delle violazioni stradali riguarda la notificazione del verbale, spesso oggetto di irregolarità tali da poter essere contestate ai fini di far dichiarare l’illegittimità della multa. Ed è proprio su questa tematica che si registra un’importante novità recentemente introdotta con decreto del Ministero dell’Interno che entrerà in vigore dal febbraio prossimo, con cui viene consentita la notifica delle multe attraverso la posta elettronica certificata (comunemente detta PEC). Si tratta di un importante provvedimento destinato a modificare radicalmente le modalità di comunicazione dei verbali, specie per i soggetti che abbiano a disposizione una casella PEC. Vediamo, dunque, quali sono le principali novità introdotte, in modo da non farci cogliere impreparati nell’ipotesi di infrazioni al Codice della Strada.
Il decreto in esame prevede, in buona sostanza, che saranno valide le multe trasmesse all’indirizzo PEC del destinatario, senza che quest’ultimo possa eccepire di non aver controllato la propria casella di posta o di non averla ricevuta. Ma a quali soggetti sarà possibile notificare le multe con tali mezzi? Il provvedimento dispone, innanzitutto, che la notifica via PEC potrà essere effettuata nel caso in cui sia lo stesso automobilista autore dell’infrazione a comunicare agli agenti della polizia stradale, dopo essere stato fermato, un indirizzo di posta elettronica certificata, purché si tratti di indirizzo valido. Che accade, però, se il trasgressore nulla dichiara in merito alla propria PEC? In tal caso non ci si può considerare automaticamente al di fuori dall’ambito di applicazione della nuova normativa. Il decreto prevede, infatti, che la notifica via PEC possa essere legittimamente effettuata anche nei confronti dei soggetti che abbiano un domicilio digitale, che risultino, cioè, titolari di una casella di posta elettronica certificata, anche qualora non l’abbiano indicata agli agenti. Proprio per conoscere l’indirizzo digitale, l’ufficio da cui dipende l’organo che ha rilevato l’infrazione dovrà effettuare una ricerca nei pubblici registri ed elenchi degli indirizzi PEC. Doveroso ricordare ai lettori che in tali registri risultano gli indirizzi PEC ad oggi attivi, per cui, se il soggetto è possessore di una PEC, questa risulterà nei registri e la notifica della multa potrà validamente essere effettuata in via telematica.
Ma cosa deve contenere la PEC inviataci a notifica della trasgressione? Il decreto fissa un vero e proprio contenuto minimo necessario che sarà utile verificare al fine di vagliare la legittimità della notifica. Il messaggio PEC dovrà, innanzitutto, avere come oggetto la dizione di “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada”. Non solo. Il messaggio dovrà, poi, essere accompagnato da alcuni allegati, ovvero: 1) una relazione di notificazione su documento informatico separato (si tratta dell’atto in cui si registra l’attività di notifica), 2) la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione che ha spedito l’atto, 3) l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione, 4) l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso, 5) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco da cui l’indirizzo è stato estratto, 6) scansione per immagine del verbale cartaceo di contestazione, con attestazione di conformità, se l’originale è in formato cartaceo, 7) ogni altra comunicazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto di difesa. Importante menzionare che tutti i file elencati devono necessariamente essere firmati digitalmente, poiché solo con la firma digitale è possibile ottenere un atto equiparabile a quello firmato di pugno.
E se il trasgressore non ha alcuna PEC? Come andrà notificata la multa in tal caso? Nell’ipotesi in cui il soggetto che ha commesso l’infrazione contestata non sia titolare di alcuna casella di posta elettronica certificata, la ricerca effettuata dalla Pubblica Amministrazione nei pubblichi registri telematici darà esito negativo e pertanto non comparirà alcun indirizzo in associazione al nostro nominativo. Pertanto, se non si possiede PEC, la notifica avverrà nelle forme tradizionali, ovvero in forma cartacea, con le famose e tanto temute “buste verdi” recapitate dal postino.
E se il possessore di PEC non apre la sua casella di posta? È valida la multa così notificata anche se non viene vista? La risposta non può che essere affermativa. Come i titolari di indirizzi PEC sanno bene, quando un messaggio viene inviato alla casella di posta certificata, il mittente otterrà una ricevuta di consegna che attesta che il messaggio è stato regolarmente recapitato nella casella del destinatario, entrando nella sfera della sua conoscibilità. Tale ricevuta di consegna fa piena prova dell’invio del messaggio, sicché nessuno potrà addurre il pretesto di non aver aperto la casella o di non aver ricevuto il messaggio, essendovi la prova del contrario.
Da quanto abbiamo illustrato, si intuisce la portata sicuramente ampia del provvedimento che obbligherà tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro o per altri motivi, siano possessori di indirizzo PEC ad aprire periodicamente e con una certa frequenza la propria casella di posta per verificare che non vi siano atti notificati. Nessuna scusa potremo, difatti, avanzare in caso di dimenticanza. Dall’altro lato, si deve sottolineare che, con l’impiego di questa modalità di notifica, il cittadino si vedrà esonerato dal pagamento delle spese di notifica che, spesso, possono arrivare anche a cifre consistenti, con positivo risparmio sulla sanzione da pagare.
Al prossimo sabato per il nuovo appuntamento della rubrica.
Michele Ragone
Avvocato