Gli obblighi del conducente in manovra di retromarcia
Si celebra domani, domenica 18 novembre, la Giornata Internazionale dedicata al ricordo delle vittime della strada, istituita dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) e celebrata ogni terza domenica di novembre. Oltre all’evidente volontà di commemorare tutti coloro che siano deceduti o abbiano subito lesioni a seguito di incidenti stradali, la ricorrenza miraa tenere alta l’attenzione sui tanti pericoli insiti nella circolazione stradale, sì da poter sempre più incrementare la consapevolezza degli automobilisti in merito ai propri obblighi di cautela e di prudenza. Vogliamo cogliere l’occasione di questa ricorrenza per analizzare, sotto il profilo giuridico, una delle situazioni che più di frequente causano incidenti, ovvero la manovra in retromarcia. Le statistiche riportano, infatti, che circa il 40% degli incidenti è conseguenza di manovre in aree di parcheggio ed, in particolare, di spostamenti in retromarcia. Cosa prevede il Codice della Strada in merito? Quali i doveri dell’automobilista che effettua tale manovra? In caso di incidente, ha sempre torto?
Avviamo questa breve analisi dando preliminare menzionedell’art. 154 del Codice della Strada, a norme del quale i conducenti che intendano eseguire una manovra di retromarcia hanno l’obbligo di verificare che la stessa possa essere compiuta senza creare pericolo o d'intralcio agli altri utenti della strada, tenendo in debito conto la posizione, la distanza, la direzione degli stessi; dovranno, inoltre, segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione, servendosi degli appositi segnali luminosi che si attivano automaticamente in caso di inserimento della retromarcia. La stessa disposizione prevede, poi, che, nel corso della manovra, il conducente debba dare precedenza a tutti gli altri veicoli inseriti nella normale circolazione. Per coloro che non rispettino tali prescrizioni è prevista la sanzione amministrativa di importocompreso tra un minimo di euro 41 ed un massimo di euro 168.
Ma non è la multa il solo rischio in tale ipotesi. Difatti, nel malauguratocaso in cui il veicolo causi danni a terzi (si pensi ai pedoniod, anche, ad altri veicoli), il trasgressore si vedrà addebitata la responsabilità per il pregiudizio causato. Il grado di diligenza e di attenzione richiesti all’automobilista in tale delicata manovra è, difatti, particolarmente alto, così come si evince dalle numerosepronunce dei tribunali e della Corte di Cassazione (si v., da ultimo, la sent. 41357/2018 del 25 settembre). Più in dettaglio, è ormai pacifico, secondo la Suprema Corte, che la manovra di retromarcia vada eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. E, si badi bene, non basta, per andare esenti da responsabilità, affermare di aver messo in atto tuttala propriaattenzione, di aver utilizzato gli specchietti retrovisori e, ove presenti, i sensori di parcheggio. L’obbligo di cautela impone, infatti, un grado di diligenza ancora più alto, tale per cui l’automobilista non potrà affidarsi ai soli specchietti retrovisori o sensori, bensì dovrà attuare ogni misura che, nel caso specifico, possa consentire di eseguire lamanovra in effettiva ed integrale sicurezza.
Per tali ragioni, i giudici rilevano che, qualora il conducente si renda conto di avere alle spalle una strada che non renda percepibile l’eventuale presenza di un pedone, deve astenersi dal compiere la manovra o, in alternativa, deve materialmente porsi nelle condizioni di controllare la strada, “ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada”. Ciò che, in sostanza, è richiesto è che si assicurino tutte le cautelerichiestedal caso concreto. Solo così è, difatti, possibile evitare che vi siano incidenti a danno di altri veicoli o, peggio, di pedoni. In caso contrario, sarà altissimo il rischio di vedersi imputata la responsabilità per il sinistro cagionato, speso anche grave.
In ogni caso, sarà sempre bene, avendo dubbi sulle reali colpe dei conducenti coinvolti in un incidente, affidarsi al proprio legale che sappia garantire la tutela dei nostri diritti, anche nei necessari rapporti con gli istituti assicurativi.
Michele Ragone
Avvocato
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