Chi paga nel caso di tamponamenti a catena?
Siamo giunti, ormai, alla metà del mese di luglio. L’estate corre veloce e veloci corrono anche le nostre automobiliper raggiungere le mete prefissate per la nostra estate e goderci, così, il meritato riposo, il mare, il sole e le altre attrazioni di cui questa stagione è ricca. Inevitabile, come ogni estate, l’aumento del traffico veicolare, spesso causa di snervanti congestioni sia sulle arterie cittadine che sulle strade extraurbane. In simili scenari, cresce esponenzialmente, purtroppo, anche il tasso di incidenti, più o meno gravi, che si registrano sulla rete viaria. Tra i sinistri che più frequentemente si verificano in questo periodo ci sono i temuti tamponamenti a catena, ovvero quegli scontri in serie che coinvolgono più autovetture, ciascuna delle quali viene tamponata da tergo e tampona, a sua volta, la vettura che precede. Ebbene, in tali casi, come comportarsi? Chi ha ragione e chi torto?
Il fenomeno del tamponamento a catena rappresenta uno dei più complessi nell’ambito del diritto della circolazione stradale, essendo colmo di insidie e di incertezze in ordine alla corretta individuazione delle effettive responsabilità di ciascun conducente. Sul punto si contano numerosi interventi giudiziali anche della Corte di Cassazione che ha potuto, da ultimo, analizzare e chiarire la fattispecie in una recente sentenza(n. 15788/2018 pubblicata il 15 giugno scorso) di notevole importanza per ogni automobilista. In particolare, il caso esaminato dalla Suprema Corte vedeva protagonisti più conducenti che, per l’appunto, erano stati coinvolti in un tamponamentoa catena. Secondo il ragionamento dei giudici, occorre, innanzitutto, distinguere due diverse fattispecie di tamponamento a catena.
La prima si verifica quando i veicoli incidentati sono tutti in movimento e, durante la marcia, si ritrovano ad essere tamponatied, aloro volta, tamponano l’autovettura che precede. In tale scenario, la norma che dovrà essere applicata è quella di cui all’art. 2054 del Codice Civile, secondo comma, per cui “Nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Viene, dunque, sancita una vera e propria presunzione di legge per cui la colpa del sinistro andrà imputata, in misura uguale, a ciascun conducente, conseguendone che, in caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento, saranno responsabili entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato).Ogni conducente, dunque, sarà tenuto a risarcire, tramite la propria assicurazione, i danni cagionati al veicolo che precedeva, potendo, al contempo, ottenere il risarcimento dei danni alla propria autovettura dal veicolo da cui si è subito il tamponamento. Unico mezzo per andare esenti da conseguenze sarà quello di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ciò posto, abbiamo tuttavia, dato menzione di una seconda tipologia di tamponamento a catena.Si tratta, più in dettaglio, di quegli scontri in serie che coinvolgono veicoli non in movimento, bensì incolonnati e, dunque, fermi. Cosa accade in tale ipotesi? Si applicherà la stessa regola, sopra illustrata, che sancisce la pari responsabilità di ciascun conducente? La risposta fornita dai giudici è negativa. Nel caso, difatti, di tamponamenti tra veicoli fermi ed in colonna, “unico responsabile degli effetti delle collisioniè il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa”. Emerge, dunque, che qualora vi sia la prova, a mezzo di un testimone o anche attraverso le eventuali dichiarazioni dei conducenti rilasciate nel modello Cai (Contestazione Amichevole di Incidente), che il tamponamento sia avvenuto in danno di veicoli fermi, l’unico responsabile sarà l’ultimo veicolo, la cui assicurazione dovrà, pertanto, risarcire tutti i danni.
Come comportarsi, dunque, in quest’ultimo caso? A chi indirizzare la richiesta di risarcimento? Posto che, nel caso di scontro tra più di due veicoli, non potrà applicarsi la procedura di cosiddetto indennizzo diretto, ossia la possibilità di rivolgersi alla propria assicurazione, l’istanza di risarcimento dovrà dunque essere indirizzata alla compagnia dell’ultimo veicolo, essendo, come detto, questo l’unico responsabile per legge. In ogni caso, è bene evidenziare che non sempre risultano chiare e nette le differenze trale duetipologie di tamponamenti e non è raro che possano sorgere contestazioni in ordine alle reali modalità di accadimento del sinistro. Al fine di evitare possibili errori e per non veder pregiudicati i propri diritti, è sempre bene, dunque, rivolgersi sin dalle prime fasi al proprio legale di fiducia, cosìda poter valutare insieme al professionista quale strada seguire per ottenere il risarcimento ed evitare, così, ogni possibile insidia.
Vi diamo appuntamento al prossimo sabato con la rubrica “Diritto di difesa”.
Michele Ragone
Avvocato