I principali emendamenti approvati dal Senato
Come molti lettori certamente ricorderanno, nelle settimane scorse abbiamo affrontato, in modo analitico, la tematica del reddito di cittadinanza (per ogni approfondimento, si v. appuntamento del 2 febbraio 2019), dando atto delle principali misure introdotte e promettendo aggiornamenti in merito alle più rilevanti modifiche nelle more intervenute, posto che, difatti, la normativa è tuttora in fase di definitiva approvazione. Proprio nei giorni scorsi l’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto Legge che ha introdotto il redditodi cittadinanza, emendandone alcuni puntiin vista del prossimo esame della Camera. Vediamo, dunque, più in dettaglio, quali innovazioni sono state introdotte.
Il primo dei ritocchi passati al voto riguarda, in particolare gli immigrati, per i quali si è prevista una vera e propria stretta. Difatti, al fine di poter beneficiare del sussidio, i cittadini di Stati che non appartengano all’Unione Europea (extracomunitari) dovranno produrre apposita certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, che attesti il regolare possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali richiesti dalla normativa. Detta dichiarazione dovrà, inoltre, essere redatta in lingua italiana e legalizzata, nelle forme di legge, dall’Autorità consolare italiana. La sola esclusione dall’obbligo è prevista in favore di coloro che godano dello status di rifugiato politico che, pertanto, saranno esonerati dal dovere di produrre la certificazione di cui sopra.
Tra le principali modifiche approvate, deve, inoltre, segnalarsi quella inerente la specifica ipotesi dei beneficiari che abbiano mutato la residenza in conseguenza di recenti separazioni e divorzi. Si prevede, difatti, che, qualora la separazione od il divorzio siano stati dichiarati in data successiva all’1 settembre 2018, il cambio della residenza anagrafica dovrà essere certificato da apposito verbale della Polizia Locale che dovrà, dunque, accertare che la nuova residenza sia reale ed effettiva, sì da ostacolare dichiarazioni fittizie e strumentali volte a conseguire illecitamente il sussidio.
Ulteriori rilevanti emendamenti sono stati, poi, approvati in riferimento alle caratteristiche dell’offerta di lavoro pervenuta a seguito dell’avvio del percorso di inserimento occupazionale. Più di preciso, chi sia stato ammesso al reddito sarà tenuto ad accettare una proposta di lavoro presentatagli dal Centro per l’Impiego nel caso in cui preveda una retribuzione pari o superiore a 858 euro. Non solo. I beneficiari dovranno svolgere, altresì, lavori di pubblica utilità, coerenti con il proprio profilo professionale, presso i comuni di residenza e che dovranno essere svolti per un determinato numero di ore, da un minimo di 8 ad un massimo di 16 settimanali.
Non va, inoltre, trascurata, un’ulteriore importante innovazione riguardante la tutela della riservatezza, anche in considerazione dei rilievi mossi dall’Autorità garante della privacy,all’esito della quale lo Stato potrà controllare le operazioni effettuate sulla Carta reddito esclusivamente negli importi complessivi.
Segnaliamo,da ultimo, i rilevanti emendamenti approvati nell’ambito delle sanzioni e degli incentivi. Per quanto attiene al primo profilo, è stata espressamente introdotta la pena della decadenza dal beneficio in ogni ipotesi in cui si accerti che uno dei membri del nucleo familiare percettore del reddito svolga attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) in assenza delle comunicazioni obbligatorie per legge, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa. Sotto il profilo degli incentivi, invece, si prevede che potranno godere delle agevolazioni i datori di lavoro che assumano beneficiari del reddito non soltanto con contratti di lavoro a tempo indeterminato ma anche a mezzo di contratto di apprendistato, disponendo, altresì, che non si avrà diritto ai detti incentivi qualora non si sia in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette. Infine, i datori di lavoro che licenzino i beneficiari del sussidio nei 36 mesi successivi all’assunzione saranno tenuti alla restituzione del bonus ricevuto maggiorato delle sanzioni civili, ad eccezione dell’ipotesi di licenziamento per giusta causa.
Queste dunque le principali misure introdotte dal Senato, certamente volte a dare maggiore indennità a questa misura tanto attesa. Non mancheremo di aggiornare i nostri lettori sulle prossime tappe dell’iter definitivo di approvazione.
Michele Ragone
Avvocato
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