E’ tornara d’attualità la diatriba politica sull’annosa questione dell’acquisizione sanante dei suoli, di proprietà del sig. Tricarico, requisiti dal Comune con Decreto n.2 del 21.11.2007, portato a esecuzione in data 08.01.2008, su cui la Italstudi S.r.l. di Roma, contraente dell’appalto di project financing, ha costruito il nuovo cimitero, consegnato il 15 marzo 2012. L’arena dello scontro, alquanto rovente, tra maggioranza e opposizione, è stata la seduta consiliare dell’1 luglio scorso in cui il consesso civico è stato chiamato a dare assenso (Delibera n.36/2019) all’Ordinanza n. 246/2019 dell’18.01.2019 della Corte di Appello di Bari che ha fissato l’indennizzo per l’acquisto da parte dell’Amministrazione del terreno di proprietà del sig. Tricarico e per l’indebita sua occupazione, oneri giudiziari, interessi e spese varie, per un ammontare complessivo di € 229.448,80, e, dunque, per assumere la suddetta somma a debito fuori bilancio.
Il battibecco, piuttosto fragoroso in seno all’adunanza civica, provocatoriamente mosso dalla maggioranza per rimarcare addebiti di responsabiltà alla precedente Amministrazione e, più specificatamente, per ravvisare inadempienze gestionali, che hanno generato disastrose esposizioni economiche, è continuato anche fuori dalla sede istituzionale. Protagonisti di questa non edificante conflittualità, dapprima, i consiglieri, dott. Iannone, che, di proposito, ha acceso la miccia dell’aspra polemica, e il prof. Natalicchio, bersaglio dell’invettiva. Da ultimo, si è aggiunto il Sindaco Depalma con un intenzionale affondo accusatorio, sporto pubblicamente, nei confronti del suo predecessore.
Anche su questa deprecabile, quanto sconcertante vicenda, ho notiziato ampiamente con due estesi articoli, il più recente del 11 marzo scorso dal titolo “Il giusto indennizzo per l’esproprio dei suoli del nuovo cimitero” e il precedente, pubblicato il 10 aprile 2017, con il titolo “Nuovo cimitero: ennesimo contenzioso sui suoli requisiti dal Comune”, che, al fine di favorire il lettore interessato, riporto in appendice a questa esposizione.
Dunque, mi asterrò dal fare ulteriori narrazioni di fatti e condotte amministrative che, per il momento, si possono ritenere superati con il giudizio della Corte di Appello che ha stimato quanto spetta al proprierario dei terreni, requisiti dal Comune a gennaio del 2008 per l’ampliamento del cimitero.
Tuttavia, ritengo doveroso rappresentare alcune peculiari osservazioni, prendendo lo spunto da quanto hanno voluto, con intenti diversi, esporre i nostri politici sull’inaudita controversia giudiziaria tra il Comune e il sig. Tricarico, originatasi dall’irregolare occupazione di parte della proprietà di quest’ultimo, per realizzare l’allargamento della cinta cimiteriale. E questo perché sia scongiutato il perpetuarsi infinito della lite con Tricarico, a motivo di altre probabili azioni giudiziarie che possono innescarsi in dipendenza del procedimento, adottato il 30 gennaio scorso dall’ing. Trematore, che ha decretato l’annullamento d’ufficio del permesso a costruire n.53 del 06.04.2005, rilasciato al sig.Tricarico, in forma di indennità anticipata per la cessione della porzione di terreno, incorporata nell’area cimiteriale.
Rapportandomi per prima con il prof. Natalicchio, cui sento di dovermi associare al severo giudizio circa il riprovevole comportamento profittevole di Tricarico, architettato su continui rivii e rialzi delle sue pretese economiche, non posso fare a meno di sottolineare che l’auspicato accordo, per la cessione volontaria del terreno al Comune, non riuscì mai a concluderlo. E, pur condividendo che, stante le difficoltà di bilancio, un’intesa, così come impostata, si sarebbe rivelata vantaggiosa per l’Ente, evitando le procedure d’esproprio dei terreni, una volta che si era, finalmente, dopo anni di contrasti infiniti, deciso di espandere verso sud la cinta cimiteriale, l’organo politico non è stato capace di portare in porto l’acquisizione concordata del terreno. Nonostante l’Amministrazione, con Deliberazione Consiliare, n. 26 del 28.04.2005, approvò il progetto di ampliamento del cimitero, sul sito in parola, la relativa dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, tradotta poi nell’atto n.10963 del 05.05.2005, e, ancora, il piano parcellare dei terreni, non si adivenne mai alla formalizzazione con il Tricarico di un compromesso valido per la cessione reale del terreno. Né fu mai convenuto con lui un qualche negozio, magari, un protocollo d’intesa, preliminare a un successivo contratto di compraventita, che potesse prefigurare la manifesta volontà di trasferire la proprietà al Comune. E questo, per il motivo che non si è mai giunti ad accordarsi sull’entità del prezzo da pagare, come dimostra lo scambio di corrispondenza tra l’Amministrazione e Tricarico fino al 2008, e lo stesso impegno che il Consiglio Comunale si assunse con la Delibera n.14 del 10.03.2005, il cui dispositivo poteva lasciar intendere il buon esito della faticosa trattativa in corso con il Tricarico. A fronte di tale situazione d’illiceità a carico del Comune, per aver edificato su un suolo rimasto nella sfera giuridica di terzi, nonostante l’atto di requisizione in via d’urgenza, la partita prese la china che tutti conosciamo fino alla sentenza del TAR n. 405 del 12.04.2015 che annullò gli atti di esproprio tardivo, avviato dall’Amministrazione Depalma, insediatasi da qualche mese, con il Decreto n. 4 del 21 novembre 2012.
Dunque, non si può non imputare l’insorgere di questa sconsiderata e lunga vertenza a quel mancato accordo bonario con Tricarico e, ancor più, al desistere di ogni altra azione di pressione nei suoi confronti, anche durante il corso della costruzione dei sepolcreti, per giungere al passaggio della proprietà del terreno requisito. Personalmente, su questa grave impasse, presumo che l’apparato direzionale, pur in presenza di dispositivi deliberativi, predisposti per l’esecuzione dell’esproprio, non si sia mai attivato in tal senso, consapevole che l’organo politico gestiva la trattativa con Tricarico per una conclusione compromissoria dell’affare. E, forse, ancor più, per non aver avuto opposizioni dallo stesso Tricarico al frazionamento d’autorità, posto in essere dall’Ufficio Tecnico Comunale, in data 15.05.2008, dell’intero terreno di proprietà in due particelle mappali distinte: nn. 1771 e 1772 del foglio 2 del C.T.. La prima di queste requisita dal Comune e l’altra asservita a attività vivaistica del Tricarico. Solo quando l’infrastrutturazione del nuovo cimitero fu consegnata al Comune dalla soc. Italstudi., l’Unità Tecnica si rese conto che la realizzazione era stata eseguita su una superficie ancora di proprietà di terzi, ancorchè requisita in via d’urgenza nell’interesse di pubblica utilità, e, quindi, si diede corso, fuori tempo, alla procedura espropriativa.
Così, pure, mi permetto di obiettare al prof. Natalicchio, che ha criticato Depalma per aver fatto adesione al giudicato della Corte di Appello che ha stimato il giusto indennizzo per l’esproprio a sanatoria, praticato a norma dell’art.42 bis del D.P.R. n.327/2001 su deliberato del Consiglio Comunale n.7 del 13.03.2016, che a fronte di quella articolata e argomentata Ordinanza, non c’era altro da fare che assentirvi. Forse al professore sarà sfuggito che non solo il Legale di parte del Comune, Avv. Domenico Colella, ma anche il Consulente ing. D. Boschi, tecnico incaricato dal Comune, in sede peritale, non ha opposto importanti riserve al metodo e al lavoro di accertamento condotto dal Consulente Tecnico d’Ufficio, ing. Matteo Quagliariello, tradotto poi nella sua puntuale e documentata relazione, consegnata al Collegio giudicante che ha fissato il quantum da pagare a Tricarico. L’alternativa era di produrre ricorso alle decisioni della Corte d’Appello, esponendo l’Ente a ulteriori spese legali e giudiziarie; cosa che credo non avrebbe fatto neppure il prof. Natalicchio.
Al dott. Iannone, per contro, tengo a rappresentare che neppure la condotta dell’Amministrazione Depalma è scevra da riserve, anche di un certo rilievo, a cominciare da quando ha assunto, in modo diretto, la partita con il Deliberato del Consiglio Comunale n.7 del 13.01.2016, dopo la sentenza del TAR di annullamento del primo esproprio tardivo eseguito con Decreto n.4 del 21.11.2012. Con tale deliberato, infatti, fu deciso l’acquisizione al patrimonio comunale del suolo, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (TUE), e la determinazione dell’indennizzo in € 38.252,79, per il trasferimento della proprietà al Comune, e in € 2.499,39, per la occupazione legittima; somma interamente depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a disposizione di Tricarico. Depalma non si peritò minimamente di riallacciare contatti con Tricarico per negoziare una compravendita del terreno, sicuro che di fronte ad un procedimento espropriativo forzoso, ai sensi di legge, la controparte avrebbe ceduto, accogliendo l’indennità determinata da un Tecnico, secondo i criteri di valutazione del VAM (Valore Agricolo Medio). Il solito suo stile di un modo di intendere dispotico l’esercizio del mandato da sindaco, lontano dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità cui deve uniformarsi la Pubblica Amministrazione, specie in casi come questo. Insomma come avrebbe potuto Tricarico accettare quell’indennizzo di poco più € 40.000,00 se già con una nota del 5 maggio 2005, ripresa da una successiva del 15 luglio dello stesso anno, il Comune si era dichiarato disposto a versagli la somma di € 84.000,00, quale corrispettivo per la stipula dell’atto di vendita del terreno? Eppure se, come Depalma afferma, la sua Amministrazione era informata che qualcosa non era a posto dell’attività vivaistica di Tricarico, poteva tentarlo di indurre a miti consigli, lasciandogli intravedere la possibiltà di ritirargli la licenza edilizia rilasciatagli nel 2005 per la costruzione delle serre, risultando il suo terreno in una zona di rispetto e sottoposto a speciali vincoli urbanistici; cosa che poi ha indotto a fare l’Ufficio comunale, solo a fine gennaio 2019. Senza dubbio gli esperti del Comune, che approntarono il carteggio dell’esproprio in sanatoria, a gennaio 2016, non avevano ancora preso piena cognizione della realtà urbanistica e dei vincoli paesaggistici della proprietà di Tricarico, forse ignari di tutta la documentazione esistente, inerente la costruzione del nuovo cimitero.
Un’inconsapevolezza deprecabile?
C’è stato bisogno della relazione del CTU, ing. Guagliariello, riportata nell’Ordinanza giudiziaria, a ravvisare che l’area in contestazione ricade tra i “Beni paesaggistici” tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 -Codice dei beni culturali e del paesaggio-, dall’art.142, c.1 lett. a), e che ne prendessero buona nota anche i Tecnici comunali, soltanto a gennaio 2019, dopo la notifica dell’Ordinanza medesima. Sarà stata, certamente, la lettura della perizia dell’ing. Quagliariello da parte della Direzione Tecnica del Comune che ha portato a dedurre che la licenza edilizia n.53 del 6 aprile 2005, rilasciata a Tricarico su un suolo vincolato ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, era sprovvista della relativa autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 della stessa norma. E tanto ha fatto scattare immediatamente, ad opera dell’ing. Trematore, il pronunciamento di annullamento di quella licenza, in data 30 gennaio 2019.
E così, l’azione di ritorsione, mossa a danno di Tricarico, mediante la dichiarazione di irregolarità edilizia per l’insediameno di serre con impianto irriguo sulla particella n. 1772 del C.T. e conseguente invalidazione della relativa licenza, dopo ormai quattordici anni dal rilascio, è divenuta il cavallo di battaglia della maggioranza. E’ parso logico e utile a tutti gli esponenti della maggioranza e a Tom, in primis, cogliere l’occasione per mettere sotto attacco, con dichiarati addebiti di responsabilità, la gestione Natalicchio, e, più specificamente, avanzare censure alla Dirigenza che ebbe a rilasciare la licenza e, per giunta, al funzionario che ebbe a istruire l’iter autorizzativo all’installazione delle strutture vivaistiche.
Al consigliere paladino di questa sfrenata riscossa politica, e al Sindaco medesimo, sento di dover far notare che la licenza edilizia in contestazione fu conseguente a un preciso indirizzo politico dell’allora Amministrazione Natalicchio che ebbe a esprimersi con ben due Dilberazioni consiliari: - la n. 29/2004, che approvava lo studio di fattibilità del progetto proposto da Tricarico per la costruzione delle serre e della vasca di irrigazione; - la n. 14/2005 con cui si dispose la riduzione dell’area di rispetto cimiteriale per consentire l’autorizzazione all’insediamento, sulla particella identificata con il n.1772 fig.2 del C.T., delle opere assentite con la precedente deliberazione. Dunque, si potrà ben costatare che la licenza edilizia fu rilasciata il 6 aprile 2005, all’indomani dell’adozione del sopra citato deliberato consiliare n.14/2005, avvenuta il 10 marzo 2005. E che entrambe le decisioni consiliari, preordinate per consentire, sotto l’aspetto urbanistico, il rilascio dell’autorizzazione edilizia, furono assunte dall’organo politico in periodo di valenza del D.Lgs. 42/2004 (legiferato in data 22.01.2004 ed entrato in vigore a maggio del 2004), in epoca in cui non era recepibile dalle Amministrazioni statali periferiche e dagli stessi Enti territoriali.
E non solo questo! Aggiungo che, per quanto afferisce all’aspetto di diritto, riguardo alla dichiarata illegittimità della licenza n.53/2005, come indicato dall’ing. Trematore, a causa della mancanza della preventiva autorizzazione paesaggistica, prevista dall’art. 146 del D.Lgs. n.42/2005, quel suo provvedimento di annullamento sarebbe del tutto fuori luogo.
Certamente, da un punto di osservazione attuale, stando alla lettera del combinato disposto dell’art. 142, c.1 e dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il permesso edificatorio rilasciato a Tricarico ad aprile 2005 sarebbe illegittimo per l’assenza di un autonomo atto preventivo di conformità paesaggistica. Tuttavia, all’epoca del rilascio della licenza (6 aprile 2005), pur vigendo il quadro normativo del -Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio- (a valere da maggio del 2004), non era, però, stata normata la necessaria disciplina procedimentale per l’attuazione della verifica delle compatibilità paesaggistiche dei progetti su terreni sottoposti a vincolo, secondo le indicazioni del c.3 dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004. Dette disposizioni attuative sono state emanate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005, in G.U n.25 del 31 gennaio 2006, e cioè diversi mesi dopo la data di rilascio del titolo edilizio, ora invalidato. E le prime indicazioni procedurali in materia da parte della Regione sono arrivate, perfino, nel 2009 e, ancora, solo nel 2010 è intervenuto il D.P.R. n.139/2010 sulle semplificazioni di tali procedure autorizzative.
Mi preme, pertanto, significare che la licenza edilizia in argomento, ritenuta illegittima dall’ing. Trematore, non può considerarsi viziata, come sostiene, giacché è stata rilascita in un periodo di vacatio della disciplina richiamata dall’art. 146 D.Lgs. 42/2004, che avrebbe dovuto regolamentare l’istruzione delle progettazioni e la valutazione delle istanze per il conferimento dell’autonomo atto di autorizzazione paesaggistica. Alla data del 6 aprile 2005 mancavano in assoluto le indicazioni tecnico-amministrative per il riconoscimento di conformità paesaggistica di un progetto, essendo le stesse intervenute solo successivamente con DPCM del 12 dicembre 2005, né si conosceva l’autorità investita per una tale incombenza decisionale.
A conclusione di queste argormentazioni mi auguro che il Segretario Generale, che è stato indicato dall’ing. Trematore essere il titolare del potere sostitutivo per il procedimento esecutivo conseguenziale all’annullamento del titolo edilizio n.53/2005, voglia valutare adeguatamente la coerente legittimità del provvedimento di annullamento, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica. Non si può rischiare di andare incontro ad altre impugnative che possono aggravare ulteriormente gli addebiti economici finora incontrati per questa controversia, che si è trascinata da oltre un decennio. Ai contribuenti questa lite assurda è costata circa € 300.000,00 tra spese di onorari ai legali, avv. Ivana Miccoli e avv. Domenico Colella, parcelle per i consulenti tecnici di parte e, ancora, per spese giudiziare e varie, oltre naturalmente all’importo dell’indennizzo, maggiorato di oneri accessori, messo a pagamento in favore del Tricarico.
Senza, comunque, nulla togliere che, se dovessero evidenziarsi dalla sua attenta disamina contorni di un danno erariale, promuova immediatamente una specifica e approfondita inchiesta per circoscrivere le eventuali responsabilità amministrative, siano esse in capo a amministratori che a funzionari, e, ove sorga anche un fumus di perseguibilità, si denuncino i fatti circostanziandoli alla Procura della Corte dei Conti. In tal caso si appurino, pure, le responsabilità dell’incompiuta edificazione della VII Zona, pur in presenza di una sistematica di perenne emergenza di sepolcreti, ma anche quelle attinenti a deficienze infrastrutturali di tutto il nuovo impianto cimiteriale, come l’inesistenza di un sistema di illuminazione per lampade votive, la mancata costruzione di una rete di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dal cimitero storico (Prima e Seconda Zona). Si accerti pure l’uso improprio che si fa dei suoli non edificati nella VII Zona per l’inumazione supplettiva di salme non completamente mineralizzate, senza essere stati preparati allo scopo e la stessa abusiva trasformazione della Cappella comunale in un sacello di qualche centinaio di urne per il deposito di resti mortali e di ampolle cinerarie.
ALTRIMENTI E’ SOLO ″NU FACÌMM AMMÜÌNA″, E NIENTE ALTRO.
Articolo pubblicato 10 aprile 2017: http://archivio.incittagiovinazzo.it/attualita/20-news/attualita/572-nuovo-cimitero-ennesimo-contenzioso-sui-suoli-requisiti-dal-comune#news
Articolo pubblicato 11 marzo 2019: http://archivio.incittagiovinazzo.it/politica/19-news/politica/1276-il-giusto-indennizzo-per-l-esproprio-dei-suoli-del-nuovo-cimitero#news
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